Agevolazioni fiscali per le Cooperative agricole: rivalutazione dei beni

Agevolazioni fiscali per le Cooperative agricole: rivalutazione dei beni

 

L’art. 136-bis, comma I, del D.L. 19.05.2020, n. 34 dispone che le cooperative agricole e i loro consorzi, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 cod. civ., “possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare [...]”.
La previsione della rivalutazione dei beni dell’impresa, che agevola le cooperative agricole in perdita fiscale, riguarda, dal punto di vista soggettivo, le cooperative che utilizzano per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2135, comma III, cod. civ. (attività connesse) prevalentemente prodotti dei soci (coop che operano a valle), ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo svolgimento del ciclo biologico (coop che operano a monte).
Un ulteriore requisito finalizzato all’agevolazione di cui sopra è il rispetto dei vincoli mutualistici di cui all’art. 2514 cod. civ., mentre non viene richiesta la condizione che la cooperativa operi prevalentemente per i soci ai sensi dell’art. 2513 cod. civ.
La rivalutazione è stata estesa fino al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 dall’articolo 12 ter del Dl 23/2020.
Inoltre, la norma prevede che le coop agricole possono rivalutare i beni fino alla concorrenza delle perdite fiscali dei periodi precedenti deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 84 del Tuir. Le imposte sostitutive del 10% per affrancare la riserva, nonché quella del 12% sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili, sono dovute nel limite del 30% essendo non dovute nella misura del 70%.

Fonte: IlSole24Ore, "NTPlusFisco" del 28.07.2020

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