Le attività con reddito agrario escluse dalla proroga dei versamenti

Le attività con reddito agrario escluse dalla proroga dei versamenti

Il Dpcm del 27 giugno 2020 (in “Gazzetta Ufficiale” del 29 giugno) dispone la proroga al 20 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarino ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Nel caso dell’attività agricola, per la quale sono stati emanati gli indici di affidabilità, occorre distinguere tra i soggetti che rientrano potenzialmente nel reddito di impresa e quelli che appartengono ai redditi fondiari.
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali non sono soggetti agli Isa, ma le altre società agricole, nonostante abbiano optato per il regime di tassazione catastale in base all’articolo 1, comma 1093, della legge 266/2006, rientrano nel reddito di impresa.
Qualora la società agricola in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata abbiano optato per la tassazione catastale, usufruiscono di una causa di esclusione dagli Isa e quindi non compilano i relativi modelli. Tuttavia queste società rientrano nell’ambito del reddito di impresa e possono usufruire del maggior termine per i versamenti.
Mentre, le persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricole, rimanendo nel reddito di impresa, di agriturismo, allevamenti di animali con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, produzioni di vegetali svolte oltre il secondo piano produttivo, attività connesse con produzioni di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015, attività connesse rivolte alla produzione di servizi, produzione di energia elettrica oltre la franchigia, possono usufruire della proroga del 20 luglio.
Anche queste attività fanno rientrare il soggetto che le svolge nel reddito di impresa e quindi sono potenzialmente interessati agli Isa, con la possibilità di usufruire della proroga del termine del versamento.
Quindi persone fisiche e soci di società semplici devono aver versato il saldo dell’Irpef e Iva entro il 30 giugno oppure possono versare il saldo entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento. Invece, le altre società agricole ed anche le persone fisiche che svolgono le attività agricole eccedenti il reddito agrario possono versare il saldo delle imposte entro il 20 luglio, ovvero con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto.

Fonte: IlSole24Ore

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