L’imprenditore agricolo professionale non decade dalle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina anche nel caso in cui non siano rispettate le limitazioni previste dalla normativa di riferimento per il coltivatore diretto, in quanto tali vincoli sono incompatibili con la figura stessa dello Iap.
Il legislatore ha inteso con l’art.1, comma 4, del D.lgs. n.99/2004 riconoscere a favore dello Iap un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista per il coltivatore diretto; un’agevolazione che perciò prescinde dai requisiti previsti per il coltivatore diretto, ritenuti incompatibili rispetto alla figura dello Iap (Cass. 14 luglio 2016, n. 14403 ord.);
In materia di piccola proprietà contadina, l’affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie affitto intercalare), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie ai sensi della Legge n. 604/54, art. 6, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo che, in base al D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, art. 11, esercitino, a loro volta, l’attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3811).