La nuova Imu, introdotta con la legge di Bilancio 2020, parrebbe limitare l’equiparazione ai terreni agricoli alla sola quota di possesso dei soggetti Iap e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola. Ai fini sia della vecchia che della nuova imposta comunale, le aree fabbricabili possedute e condotte dai suddetti soggetti, se adibite all’utilizzo agro-silvo pastorale, sono tassate come terreni agricoli.
Tenuto conto che i terreni agricoli posseduti e coltivati da Iap o da coltivatore diretto sono sempre esenti da imposta, ovunque essi siano ubicati, la suddetta equiparazione comporta, di fatto, l’esenzione dell’area posseduta.
La nuova Imu ripropone la fictio iuris, in continuità con il passato, con la novità della espressa menzione delle società agricole aventi anch’esse la qualifica di Iap.
La novità più rilevante è tuttavia rappresentata da quanto dettato nel comma 743 della legge di Bilancio 2020, in cui si precisa che, in caso di contitolarità, ogni contribuente determina l’imposta di competenza sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi “riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
L’effetto di tale modifica è che in caso di comproprietà tra più contribuenti, dei quali solo alcuni sono soggetti Iap o coltivatori diretti, per tutti gli altri il bene sarà tassato come area fabbricabile.
La sfera applicativa dell’agevolazione si ridurrebbe sensibilmente.
Si segnala tuttavia che Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti riguardo la fattispecie di comproprietà di area edificabile, su cui si continua a esercitare l’attività agricola, accogliendo appieno la tesi che la Confagricoltura ha sostenuto sin dall’entrata in vigore della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha rivisto la disciplina dell’IMU.
Il Dipartimento delle finanze ha precisato che, se il terreno è posseduto da due o più soggetti, ma condotto da uno solo che rivesta lo status di coltivatore diretto o Iap, l’agevolazione va applicata a tutti i comproprietari in ragione del fatto che la previsione dell’assimilazione dell’area fabbricabile al terreno agricolo ha carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari del diritto reale (proprietà).