LA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIME SULLA NOZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO RIBADENDONE LA QUALIFICAZIONE SULLA BASE DI CRITERI SISTEMATICI

Con la recente ordinanza del 13 febbraio 2024, n. 3973, la Corte di cassazione - Sez. Lavoro, in una vicenda di carattere previdenziale, si è espressa sulla nozione giuridica di coltivatore diretto. 
Stante l'assenza di una definizione normativa unitaria, essa viene desunta dall'interpretazione sistematica degli arti. 2 L. 1045/1957 e 2 e 3 della L. 9/1963. In particolare, è necessario e sufficiente il concorso dei requisiti: a) della diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o del diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) della prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, nonché del fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Viceversa, non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, essendo sufficiente che i prodotto del fondo siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia. 
Quanto al limite delle 104 giornate lavorative, non è richiesto che esse siano prestate direttamente dal coltivatore, dovendosi esso riferire al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.

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