Con la recente ordinanza del 13 febbraio 2024, n. 3973, la Corte di cassazione - Sez. Lavoro, in una vicenda di carattere previdenziale, si è espressa sulla nozione giuridica di coltivatore diretto.
Stante l'assenza di una definizione normativa unitaria, essa viene desunta dall'interpretazione sistematica degli arti. 2 L. 1045/1957 e 2 e 3 della L. 9/1963. In particolare, è necessario e sufficiente il concorso dei requisiti: a) della diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o del diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) della prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, nonché del fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Viceversa, non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, essendo sufficiente che i prodotto del fondo siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.
Quanto al limite delle 104 giornate lavorative, non è richiesto che esse siano prestate direttamente dal coltivatore, dovendosi esso riferire al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.