Con recente ordinanza del 23 gennaio 2024, n. 2318, la Corte di cassazione ha consolidato il principio per cui non è la mera natura agricola o ad essa equiparabile dell'attività svolta sul fondo oggetto del contratto a determinare la competenza della sezione specializzata agraria.
È necessario, infatti, che tale attività sia collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno e, quindi, che il bene "terra" rientri in combinazione con la forza lavoro ricavabile anche dall'attività di allevamento di animali, intesa come fattore produttivo.
Per l'effetto, appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non a quella della sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all'attività prevalente di allevamento di animali (nella specie, si trattava di cani e gatti), in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa, secondo la pratica agricola e zootecnica per l'impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame nel ciclo produttivo agrario.