LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ VALORIZZA PROFILI DI ANALOGIA FRA CLAUSOLA PENALE E CAPARRA CONFIRMATORIA

Il rapporto fra clausola penale (art. 1384 c.c.) e caparra (art. 1385 c.c.) è da tempo al centro della riflessione civilistica in ordine alle analogie e differenze fra i due istituti.
Come noto, negli anni, si è affermata un'interpretazione, avallata anche dalla Corte costituzionale, in base alla quale esse risponderebbero ad un'identica ratio e dovrebbero, perciò, essere tendenzialmente regolate dalla stessa disciplina: fino ad oggi, il tema si è soprattutto posto in rapporto alla clausola di riduzione ad equità, prevista solo per la penale e non per la caparra.
La giurisprudenza di legittimità, per converso, è sempre stata ancorata ad un'interpretazione rigorosa del dato normativo che, valorizzando in primo luogo il diverso modo di perfezionamento nell'ambito delle due fattispecie (consensuale per la penale, reale per la caparra), ha negato che potessero trarsene discipline analogiche, attenendosi alla chiara scelta legislativa di escludere la riducibilità della caparra.
In una recente ordinanza (Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2023, n. 29610, rel. Trapuzzano), tuttavia, la Suprema Corte torna a riflettere sui rapporti fra i due istituti, valorizzandone gli elementi comuni.
Si afferma, infatti, che la confinazione del danno nei limiti della clausola penale pattuita, ove non sia espressamente prevista la risarcibilità del danno ulteriore, si determina solo laddove la parte si sia avvalsa della clausola, e non già allorché abbia deciso di avvalersi del regime risarcitorio ordinario, sottoponendosi al relativo onere probatorio.
Tale ricostruzione è fondata sulla ritenuta analogia tra la disciplina della penale e quella della caparra, che prevede, appunto, all'art. 1385 co. 3 c.c., la possibilità che la parte non inadempiente chieda il risarcimento in base alle norme generali.
Pertanto, come la previsione circa la facoltà di invocare il regime ordinario della risoluzione, con la connessa domanda risarcitoria, opera in alternativa all'azione speciale di recesso, alla stregua della confinazione del danno entro la cornice della caparra; così, allo stesso modo, la parte contrattuale danneggiata può invocare l'ordinario risarcimento dei danni in alternativa alla disciplina della clausola penale.

La soluzione sarà destinata a far discutere, in quanto supera la tradizionale collocazione sistematica della penale, interpretata sovente come clausola limitativa di responsabilità rispetto alla quale, parte della dottrina, concepisce l'attribuzione del maggior danno non previamente pattuito solo in casi di dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).

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