IL TRIBUNALE DI PARMA SULLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL SOCIO DI SOCIETÀ AGRICOLA

In una recentissima pronuncia dell'8 novembre 2023, il Tribunale di Parma ha confermato l'orientamento espresso da Cass. civ., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 5952, in CED 639421 secondo cui «i diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché tali diritti, previsti in favore del confinante dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, non spettano al socio della società semplice, affittuaria del fondo rustico, ancorché egli sia anche comproprietario del fondo, ove l'attività agricola sia riferibile alla società quale autonomo centro di imputazione giuridica, richiedendo la norma la coincidenza tra la titolarità del fondo e l'esercizio dell'attività agricola».

Si tratta di un orientamento tralatizio, riprodotto, in obiter, in successive pronunce della Suprema Corte e poi consolidatosi anche nella giurisprudenza di merito, sul quale, tuttavia, è possibile formulare qualche rilievo critico alla luce dell'evoluzione che il diritto di prelazione sta riscontrando. Si può, infatti, dubitare della ragionevolezza di una norma che, per come interpretata dal diritto vivente, mette a carico del soggetto titolare di prelazione legale, condizioni di svantaggio allorché decida di condurre il fondo avvalendosi di una delle tante possibilità legittimamente riconosciutegli.

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