TORNA LA TASSAZIONE IRPEF SUI REDDITI DEI TERRENI

Il disegno di legge di bilancio in discussione in questi giorni non prevede la proroga dell'agevolazione che, dal 2017, consentiva ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di non pagare l'IRPEF sui redditi dei terreni: si tornerà, dunque, al regime ordinario a partire dal 2024.

Dunque, in assenza di emendamenti sul punto, i coltivatori diretti e gli IAP dovranno dichiarare i redditi dominicali ed agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli ad una doppia rivalutazione. Quanto al reddito catastale, sarà necessaria una rivalutazione dell'80% del reddito dominicale ed un'ulteriore rivalutazione del 30%: esso dovrà essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno in base ad un titolo che gli conferisce un diritto reale sul medesimo. Quanto al reddito agrario, invece, la rivalutazione è del 70% con un ulteriore 30% e sarà oggetto di dichiarazione da parte di colui che su di esso svolge attività agricola.
Entrambi devono essere dichiarati dalla stessa persona se chi svolge l'attività agricola è anche il soggetto che possiede il terreno.
Rispetto alla prima rivalutazione (quella dell'80% e del 70%), essa non si applica per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che 1) non abbiano ancora compiuto i 40 anni e 2) siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP.
Dalla seconda rivalutazione aggiuntiva (del 30%), invece, sono esenti i coltivatori diretti e gli IAP.

Se, invece, la società agricola è condotta da società diverse da quella semplice (fattispecie rispetto alla quale continua a riscontrarsi un certo fermento giurisprudenziale non esente da possibili profili di criticità), nulla cambia, perché la detassazione attualmente in vigore concerne esclusivamente coltivatori diretti e IAP che siano persone fisiche, al più soci di società semplici: solo rispetto ad essi, infatti, il reddito può qualificarsi come fondiario.
Con la circolare 9/E/2022, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che ne siano esclusi i soci di società agricole in nome collettivo ed in accomandita semplice: il loro reddito, infatti, ancorché tassato elettivamente su base catastale (art. 1, co. 1093, l. 296/2006), è qualificato come reddito di impresa.

Quanto alle tempistiche, il venir meno dell'esonero a partire dal 2024 fa sì che su di esso si potrà continuare a contare quando nel mese di giugno 2024 si procederà al versamento delle imposte sul 2023.

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