Il disegno di legge di bilancio in discussione in questi giorni non prevede la proroga dell'agevolazione che, dal 2017, consentiva ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di non pagare l'IRPEF sui redditi dei terreni: si tornerà, dunque, al regime ordinario a partire dal 2024.
Dunque, in assenza di emendamenti sul punto, i coltivatori diretti e gli IAP dovranno dichiarare i redditi dominicali ed agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli ad una doppia rivalutazione. Quanto al reddito catastale, sarà necessaria una rivalutazione dell'80% del reddito dominicale ed un'ulteriore rivalutazione del 30%: esso dovrà essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno in base ad un titolo che gli conferisce un diritto reale sul medesimo. Quanto al reddito agrario, invece, la rivalutazione è del 70% con un ulteriore 30% e sarà oggetto di dichiarazione da parte di colui che su di esso svolge attività agricola.
Entrambi devono essere dichiarati dalla stessa persona se chi svolge l'attività agricola è anche il soggetto che possiede il terreno.
Rispetto alla prima rivalutazione (quella dell'80% e del 70%), essa non si applica per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che 1) non abbiano ancora compiuto i 40 anni e 2) siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP.
Dalla seconda rivalutazione aggiuntiva (del 30%), invece, sono esenti i coltivatori diretti e gli IAP.
Se, invece, la società agricola è condotta da società diverse da quella semplice (fattispecie rispetto alla quale continua a riscontrarsi un certo fermento giurisprudenziale non esente da possibili profili di criticità), nulla cambia, perché la detassazione attualmente in vigore concerne esclusivamente coltivatori diretti e IAP che siano persone fisiche, al più soci di società semplici: solo rispetto ad essi, infatti, il reddito può qualificarsi come fondiario.
Con la circolare 9/E/2022, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che ne siano esclusi i soci di società agricole in nome collettivo ed in accomandita semplice: il loro reddito, infatti, ancorché tassato elettivamente su base catastale (art. 1, co. 1093, l. 296/2006), è qualificato come reddito di impresa.
Quanto alle tempistiche, il venir meno dell'esonero a partire dal 2024 fa sì che su di esso si potrà continuare a contare quando nel mese di giugno 2024 si procederà al versamento delle imposte sul 2023.