Nuovo Regolamento UE n. 1115 del 2023 sui prodotti che causano la deforestazione.

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, che abroga il Regolamento “Legno” n. 995/2010.
Il nuovo Regolamento “Deforestazione”, noto come “EUDR” – che impatterà prevalentemente sulle imprese attive nel settore agroalimentare, manifatturiero di mobili, arredi e carta da editoria – oltre a vietare l’immissione di prodotti nell’Unione Europea di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi di estrazione della materia prima, vieta l’importazione e l’esportazione, all’interno del mercato comunitario, di prodotti e materie prime ottenuti da coltivazioni di terreni o allevamenti di animali che abbiano provocato interventi di deforestazione.
L’art. 1, comma 1, del Regolamento citato prevede che predetto divieto riguarda i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando “materie prime interessate”, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, anche se la Commissione Europea si è impegnata a rivederne il campo di applicazione e ad estenderlo ad altre materie prime entro il 2025, compreso il mais.
Le nuove disposizioni non si applicano ai prodotti interessati elencati nell’allegato I del Regolamento, la cui produzione avvenga prima della data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il 29 giugno 2023 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).
Gli operatori del settore, ossia la persona fisica o giuridica che immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, dovranno pertanto cominciare a adeguarsi a tali nuove regole. Le grandi aziende hanno un anno e mezzo di tempo, ossia fino al 30 dicembre 2024, mentre alle piccole e medie imprese sono concessi due anni di tempo.
Al fine di distribuire i prodotti interessati dal Regolamento e tutti i loro derivati sarà necessario che l’operatore presenti una dichiarazione di due diligence che affermi (sotto la responsabilità del distributore) che la catena di approvvigionamento risulta essere a “deforestazione zero”, ovvero non contiene (o, nel caso della carne bovina, non è stata allevata) con materie prime prodotte in terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2021.
Inoltre, l’operatore dovrà rispettare le leggi locali del Paese di origine in materia di disboscamento, lavoro e protezione ambientali.
Ed ancora, i prodotti dovranno essere accompagnati da una serie di informazioni, che dovranno essere conservate per cinque anni, pertinenti al processo produttivo che consentano la tracciabilità della linea di approvvigionamento del singolo articolo – quali Paese di origine, fornitori e geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno utilizzati.
La Commissione avrà inoltre tempo fino al 2024 per assegnare un livello di rischio – basso, medio, alto – a ciascun Paese che le imprese potranno usare per guidare i propri sforzi di due diligence sui fornitori.

Testo integrale del Regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115.

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