Fondi rustici situati nei territori montani: Novità Legge di bilancio 2023.

14.03.2023

Fondi rustici situati nei territori montani: Novità Legge di bilancio 2023.

 

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197 vi è quella prevista dall'art. 1, comma 111 della medesima, che ha modificato la disciplina in materia di agevolazioni fiscali per i trasferimenti aventi ad oggetto fondi rustici situati nei territori montani.
Predetta agevolazione, prevista dall'art. 9, comma 2, DPR 601/73, consiste nell'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna e nella esenzione delle imposte catastale e di bollo.
Fino al 31 dicembre 2022, il beneficio fiscale citato veniva concesso solo in caso di trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, siti nei terreni montani, fatti a scopo di arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate ed esteso anche alle cooperative che conducono direttamente i terreni.
A decorrere dal 1 gennaio 2023, vengono confermate le regole impositive, l'agevolazione si applica anche a favore dei soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, nell’atto di acquisto, dichiarano di impegnarsi a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
La decadenza si verifica se prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto, predetti soggetti alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
A fronte della introduzione di questa novità, la legge consente quindi che i trasferimenti sopra indicati possano avvenire dietro il solo impegno da parte del soggetto a coltivare o a condurre direttamente e per almeno cinque anni il fondo oggetto di acquisto.

Predetto impegno, secondo i primi commentatori[1] della Legge, è da intendersi "solenne" e quindi dovrà essere assunto con una dichiarazione contenuta nell'atto pubblico di acquisto e da realizzarsi attraverso un'effettiva attività economica.
Peraltro, è doveroso ricordare che in caso di impedimenti giuridici alla coltivazione (sussistenza di diritto reale o di godimento altrui, che non dipendono dalla volontà dell'acquirente) non si decade dall'agevolazione (così art. 2 comma 4-bis DL 194/2009, convertito dalla legge 25 del 26 febbraio 2010).

 

[1] A. LEONARDI, in Fondi rustici, sgravio per la piccola proprietà con il solo “impegno”, IlSole24Ore, 13.03.2023.

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