Mediazione civile: parola alle Sezioni Unite

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 18 settembre 2020, n.19596, pongono fine al contrasto decennale della giurisprudenza di merito in ordine all'individuazione della parte - opponente od opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è chiaro nel disporre che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria per legge, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il processo di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto; e se la mediazione non viene attivata, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Nel caso in oggetto, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l'improcedibilità del solo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di contratti bancari, ritenendo che il relativo onere gravasse sull'opponente. La Corte d'appello di Venezia aveva poi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto priva di ragionevoli probabilità di essere accolto, mostrando di condividere il richiamo alla sentenza n. 24629 del 2015 della Suprema Corte, già richiamata dal Tribunale.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 12 luglio 2019, n. 18741, ravvisando una questione di massima di particolare importanza aveva rimesso gli atti al primo presidente che, in conformità a quanto proposto nell'ordinanza, aveva disposto la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, dopo avere descritto le due argomentazioni giurisprudenziali in contrasto relative all'individuazione del soggetto onerato della proposizione dell'istanza di mediazione, conclude che l’adesione all’una o all’altra tesi comporta soluzioni concrete inconciliabili: l’effetto di improcedibilità della domanda che consegue al mancato esperimento del procedimento di mediazione determinerà, in caso di onere posto a capo dell’opponente, l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, mentre, in caso contrario, l’effetto sarà quello della revoca del decreto medesimo.

Nella sentenza, mosse le premesse dal fatto che la mediazione ha una “particolare cadenza processuale ove si vada ad inserire nel testo di una procedura per ingiunzione”, si evidenziano le ragioni testuali, logico – sistematiche e costituzionali che hanno consentito alla Cassazione di sviluppare quell’ulteriore argomento in grado di superare e ribaltare il principio affermato con la sentenza n.24629/2015.

Da un punto di vista normativo, la disposizione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28 del 2010 conferma che la posizione di chi intende esercitare in giudizio un’azione sia quella dell’attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (attore in senso sostanziale).

Mentre, con riguardo alle argomentazioni di carattere costituzionale, le Sezioni Unite, rilevano come la Corte costituzionale si sia pronunciata più volte sulla legittimità di numerose disposizioni che prevedevano la c.d. “giurisdizione condizionata” (sentenza n.98 del 2014), dichiarandone sempre l’illegittimità e ricordano che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi oneri e che comunque non possono essere ritenute tali le norme che collegano al mancato preventivo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria.

Da qui la necessità per la Cassazione di affermare l’esigenza di una lettura della questione il più possibile chiara ed univoca e che appaia “in maggiore armonia” con il dettato costituzionale, tale da porre un freno ad eventuali ambiguità interpretative: porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale; mentre, se è il creditore opposto a promuovere predetto procedimento, dal mancato esperimento non deriva alcun pregiudizio per il diritto fatto valere ed il decreto ingiuntivo revocato potrà essere sempre riproposto (non ci sarà alcuna preclusione).

Per queste ragioni, avendo anche la procedura di mediazione una finalità deflattiva, lo stesso Procuratore generale, nel conflitto tra principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, ha rilevato come quest’ultimo deve necessariamente prevalere.

Inoltre, l’approdo ermeneutico raggiunto dalla sentenza in oggetto risulta pienamente in armonia con le recenti sentenze del 28 aprile 2020 n. 8240 e n. 8241, relativi a questioni analoghe a quella di cui sopra.

 

Il principio di diritto enunciato dalle S.U., sentenza n. 19596/2020:

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

 

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