Consulenza tecnica d’ufficio: la trattazione “scritta” della causa al tempo dell’emergenza Covid-19.

24 aprile 2020

Il Tribunale di Terni con decreto del 2 aprile 2020 ha stabilito che in un procedimento di accertamento tecnico preventivo la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio avviene, anziché in udienza, attraverso il solo scambio con deposito telematico di note scritte.

La possibilità di potere procedere, in questo caso, con la trattazione scritta è espressamente prevista dall’art. 83, comma 7, lettera h del decreto Cura Italia, norma dettata, scrive il Tribunale, per evitare la presenza fisica in udienza in tutte le ipotesi in cui per il giudice sia possibile avere certezza dell’identità delle parti e della provenienza delle note e degli atti: per questo si può applicare anche per la nomina dei C.T.U., in considerazione della qualifica dei consulenti, ausiliari del giudice, della loro iscrizione negli albi, dell’accesso al fascicolo telematico, della certezza della loro identità e della provenienza dei loro atti.

Il giudice, dopo avere nominato i C.T.U., individuato il quesito che verrà loro sottoposto e avere proceduto all’invito a depositare la nota di accettazione dell’incarico, concede alle difese delle parti un termine per indicare i nominativi dei consulenti di parte, le eventuali istanze di ricusazione dei nominati o di differimento del termine per l’inizio delle operazioni peritali.

Nel quesito, il giudice autorizza i C.T.U. a visitare la ricorrente “nel rispetto delle tutele previste per evitare i rischi di contagio da Covid 19”, a tenere gli incontri con lei, diversi dagli accertamenti sulla persona, e con i consulenti di parte, “con l’utilizzo di modalità di collegamento telematico audio video da remoto (quali teams, Skype o equivalenti concordati con i consulenti di parte)”.

Il provvedimento in oggetto specifica le modalità pratiche di funzionamento “da remoto” dell’attività consulenziale, che è di sostengo alla decisione del giudice, estendendo la possibilità, in futuro, che vengano applicare anche alle tante “urgenze” da affrontare nelle controversie familiari e che presuppongono l’accertamento delle competenze genitoriali per tutelare, senza ritardi, il diritto alla serena crescita dei minori.

 

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