La rinuncia in atto alla richiesta di agevolazione fiscale di cui all’art. 2, comma 4-bis, Dl 194/2009 per la piccola proprietà contadina (Ppc), sul trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei requisiti, comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9% e non nella misura del 15%.
Le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina – quali le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%, oltre all’esenzione dall’imposta di bollo – possono venire meno, comportandone la decadenza, alle seguenti condizioni: l’alienazione volontaria dei terreni entro 5 anni dall’acquisto; la cessazione della coltivazione (per il coltivatore diretto) o della conduzione (per l’imprenditore agricolo professionale) del fondo entro i 5 anni dall’acquisto.
L’articolo 1, comma 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur), stabilisce, invece, che “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.
Dalla lettura, a contrario, di tale ultima disposizione se ne ricava che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur.
Fonte: IlSole24Ore