Accordi in deroga, art. 23 L. 11/1971 – impugnazione

“Qualora le parti stipulino accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, anche con riguardo all’elemento temporale del rapporto, il diritto alla proroga o alla durata minima legale si considera dall’affittuario validamente rinunciato, esclusa quindi l’applicazione dell’art.2 l. n. 203/82. Conseguentemente, in applicazione del disposto dell’art. 23 l. n. 11/71 anche l’accordo non transattivo ma derogatorio deve essere sottoposto a impugnazione, pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’art.2113 cod. civ.”

(Tribunale Lodi, 25 giugno 2015, n. 163).

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