Decreto-legge n. 13/ 2023 – Novità in materia di impianti agrivoltaici.

 

Il 24 febbraio del 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2023, che detta nuove disposizioni per l’attuazione del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR 3). 

Il Legislatore delegato, oltre ad avere introdotto nuove Misure di snellimento delle procedure di competenza della Pubblica Amministrazione, di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali ed in materia di ambiente e sicurezza, ha provveduto a regolamentare e definire il quadro normativo riguardante la installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, apportando alcune integrazioni e modifiche ai precedenti D.lgs. 28/2011, D.lgs. n. 199/2021 e L. n. 34/2022 (di conversione del c.d. Decreto Energia). 

In particolare, predetto Decreto di attuazione ha introdotto importanti novità per il settore agricolo sia in materia di installazione di impianti fotovoltaici, sia di impianti agro-fotovoltaici o definiti “agrivoltaici”. 

Per quanto riguarda le novità di maggiore rilevanza che interessano gli impianti fotovoltaici, il nuovo Decreto ha modificato il D.lgs. n. 199 del 2021, introducendo l’art. 22-bis, disposizione secondo cui l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e  delle   relative   opere   connesse   e infrastrutture  necessarie,  ubicati  nelle  zone  e  nelle  aree   a destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,  nonché  in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore sfruttamento, è considerata attività di  manutenzione  ordinaria  e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o  atti di assenso comunque denominati. 

Inoltre, il comma secondo dello stesso articolo dispone che se predetto intervento ricade in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, il relativo progetto dovrà essere previamente comunicato alla Sopraintendenza, la quale - accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui sopra - dovrà adottare, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di installazione (così art. 47, lett. b), d.l. 13/2023). 

Un’ulteriore novità riguarda la previsione di cui all’art. 47, comma 10, del Decreto PNRR 3, che garantisce alle  comunità energetiche di fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti agrivoltaici, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole (in forma individuale o societaria) – anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di categoria – da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c., da cooperative o loro consorzi ex art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001, l’accesso agli incentivi c.d. “per la condivisione dell’energia”, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 199/2021, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. 

Predetta disposizione, secondo legge, si applica ad altre configurazioni di autoconsumo diffuso di fonte rinnovabile di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 199 del 2021 realizzate da imprenditori agricoli (in forma individuale e societaria), da imprese agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (Codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (Codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero e da cooperative agricole.  

In tal senso, ci sarà la possibilità di avere un raggio di autoconsumo più ampio, anche per potenze superiori ad 1 MW e anche se gli impianti fotovoltaici non sono connessi sotto la stessa cabina primaria. 

Sempre nel Decreto-legge sono state introdotte delle particolari semplificazioni nella installazione degli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, a condizione che questi si trovino al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 49, comma 3, del nuovo Decreto, predetti impianti sono considerati come “manufatti strumentali all’attività agricola” e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da Imprenditori Agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica. 

In quest’ultimo caso, la legge individua come forma negoziale più idonea la cessione d’azienda o del ramo di azienda (impianto fotovoltaico) da parte dell’imprenditore agricolo, al quale è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia, affidati al produttore di energia medesimo. 

Sul punto, è opportuno ricordare che l’azienda, secondo la disposizione di cui all’art. 2555 c.c., è “un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.   

Tale definizione implica che per configurarsi quale azienda sono essenziali due requisiti: a) l’elemento oggettivo, ossia il “complesso di beni” oggetto del trasferimento; b) l’elemento finalistico, ossia “l’organizzazione dei beni” impressa dall’imprenditore. È quindi necessario che i beni ceduti costituiscano un insieme unitariamente organizzato in funzione dell’esercizio di un’attività, capace di produrre autonomamente beni o servizi[1]

Pertanto, una volta avvenuta la separazione dall’azienda alienante, è fondamentale che tale complesso continui a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa. 

In caso di cessione di un impianto fotovoltaico, in cui oltre che ai beni vengono trasferiti anche i contratti necessari alla produzione e cessione dell’energia elettrica prodotta, può dirsi rispettato il trasferimento di beni che, organizzati dall’imprenditore, continuano a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa. 

Ovviamente, la legge prevede che tale disciplina, previa individuazione delle c.d. “aree idonee” di cui all’art. 20 del D.lgs. 199/2021, è applicabile solo se: a) i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b)se le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quali supporto per le piante ovvero per i sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il GSE (Gestore dei servizi energetici). 

Presenti questi requisiti essenziali, lo stesso comma 3 del citato art. 49, precisa che “in ogni caso”, l’installazione di predetti impianti è subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. 

Fatte queste precisazioni, qualora l’impianto agrivoltaico venga installato direttamente dall’imprenditore agricolo insediato sul fondo, in forza di un rapporto di affittanza agraria, predetta opera potrebbe essere qualificata come miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 16 e 17 L. n. 203/1982, con la conseguenza che, in caso di assenso o autorizzazione del concedente, l’affittuario potrebbe avere diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati. 

 

 

[1] FUSCONI – GAVELLI, in IlSole24Ore– NtPlusFiscoVendita impianti fotovoltaici, sì alla cessione d’azienda, 24 Gennaio 2021. 

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